La giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che l’indennità prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori risarcisce esclusivamente il danno economico derivante dall’illegittima estromissione dal lavoro. Tale tutela non esclude, in astratto, la possibilità di ottenere un ulteriore risarcimento per danni alla professionalità, all’immagine o alla reputazione del lavoratore.
Tuttavia, il riconoscimento di tali danni aggiuntivi è subordinato alla prova che il licenziamento sia stato intimato con modalità ingiuriose o vessatorie, idonee a ledere la dignità e l’onore del dipendente. La semplice illegittimità del recesso non è sufficiente: è necessario un quid pluris rappresentato da condotte offensive o da una diffusione indebita del provvedimento.
L’onere probatorio grava integralmente sul lavoratore, che deve dimostrare sia le modalità lesive sia il danno concretamente subito. Il sistema, pertanto, distingue nettamente tra tutela indennitaria tipica e risarcimento ulteriore, riservato a ipotesi di particolare gravità. (Cass. Numero registro generale 731/2024 Numero sezionale 863/2026 Numero di raccolta generale 11929/2026 Data pubblicazione 30/04/2026)